La funzione normativa
TITOLO VII torna a Statuto
LA FUNZIONE NORMATIVA
Art. 46 – (Principi generali)
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
Art. 47 – (Procedimento)
1. L’iniziativa regolamentare spetta al Sindaco, alla Giunta e a ciascun Consigliere comunale.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice, salvo quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta.
3. I regolamenti sono pubblicati unitamente alla deliberazione di approvazione e diventano esecutivi con la deliberazione medesima.
4. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere preceduto dall’esame della Commissione Statuto.
Ultimo aggiornamento: 27-01-2015 alle ore 15:00:56