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Tariffa per la gestione dei rifiuti
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina i principi generali e le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi attinente all’igiene ambientale nel territorio consortile. In particolare definisce: - nella parte prima, le norme introduttive e generali; - nella parte seconda le modalità di determinazione e applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 238 del D.LGS.
152/2006, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’articolo stesso; - nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all’art. 198 comma 2 del D.LGS. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l’igiene del territorio; - nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali.
Art. 2 - Principi generali La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un’erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l’accesso dei cittadini.
La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
L’organizzazione dei servizi nei Comuni Consorziati dovrà essere effettuata con l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del bacino di Padova Uno.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.LGS.
152/2006 e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.
Art. 3 - Ambito Ottimale Ai sensi dell’art. 200 del D.LGS 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani compete alla Autorità d’Ambito. Per effetto dell’art. 198 del D.LGS 152/06 e nelle more della costituzione e piena operativa della predetta Autorità d’Ambito compete al Comune organizzare la gestione dei rifiuti. I Comuni del Consorzio Bacino di Padova Uno con deliberazione di assemblea 4/12/2007, n. ……. hanno attribuito al Consorzio le funzioni che a regime spetteranno alla autorità d’Ambito.
Art. 4 - Soggetto Gestore La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore, con il quale il Consorzio deve sottoscrivere idoneo contratto di servizi.
Il Gestore esercita le seguenti funzioni: - applicazione e riscossione volontaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di accertamento, ricezione delle dichiarazioni, rapporti con l’utenza e funzioni connesse; - espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse; Gli uffici comunali e Consortili sono tenuti a collaborare con il soggetto Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all’intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore e Consorzio e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.
PARTE SECONDA – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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Art. 5 - Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, sono coperti con un’entrata denominata “tariffa per la gestione dei rifiuti” individuata ai sensi dell’art. 238 del D.LGS. 152/2006.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.LGS. 152/2006 e successivi adempimenti, ai sensi del comma 11 dell’articolo stesso, la tariffa è determinata sulla base del DPR 158/1999 ed eventuali successivi decreti sostitutivi, le cui disposizioni trovano piena applicazione, fatto salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento.
La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa determinazione di legge.
Art. 6 - Competenza nella determinazione delle tariffe Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati.
Il Gestore redige e trasmette entro il 15 ottobre di ogni anno al Comune interessato e al Consorzio lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dalla articolazione tariffaria.Il Comune trasmette al Consorzio le eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Finanziario.
Le tariffe sono determinate dal Consorzio sulla base del Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il Consorzio deve tenere conto delle osservazioni del Comune. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio, con l’applicazione dell’indice ISTAT (famiglie operai ed impiegati) fornito dalla Camera di Commercio.
Art. 7 - Piano Finanziario Ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento al Piano Finanziario annualmente predisposto dal soggetto Gestore con le tempistiche indicate nell’articolo precedente.
I costi complessivi dell’esercizio delle attività oggetto del regolamento vengono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
I servizi i cui costi sono coperti dalla tariffa sono indicati nel Piano Finanziario e attengono alla gestione completa dei rifiuti prodotti in ambito Comunale e dello spazzamento delle strade.
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Art. 8 - Presupposto della tariffa Ai sensi del comma 1 dell’art. 238 del D.LGS. 152/2006, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque possegga oppure detenga locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani anche in modeste quantità. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.
La produzione di rifiuto è presunta, salvo prova contraria, quando l’unità immobiliare è allacciata ad almeno una delle reti di servizi pubblici essenziali (acqua o energia elettrica).
La mancata utilizzazione del servizio da parte dell’utente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.
Art. 9 - Ambito di applicazione La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L’articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli clienti o gruppi di clienti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio.
Art. 10 - Soggetti passivi Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se abusiva o priva di titolo. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che non sia detentore dei locali, risponde dell’obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia detentore.
Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano, in anagrafe comunale, residenti nella stessa unità immobiliare.
In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o per un breve periodo che si esaurisce entro l’arco di un anno dal suo inizio, o per un periodo stagionale o senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l’obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell’alloggio. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
Sono irrilevanti nei confronti del soggetto gestore eventuali accordi tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari.
Art. 11 - Esclusioni Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre nessuna quantità di rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso non sono assoggettabili le aree ove sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:
Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
Ai fini dell’applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
Art. 12 - Struttura della tariffa Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.LGS. 152/2006, la struttura della tariffa è determinata, sulla base di quanto previsto dal DPR 158/1999 o eventuali successivi decreti sostitutivi.
Nella individuazione delle modalità di calcolo della tariffa è consentito derogare alle disposizioni del DPR 158/99 o eventuali successivi decreti sostitutivi ai fini di determinare una maggiore equità della tariffa in relazione alle quantità effettivamente conferite o per esigenze di standardizzazione e uniformità tra i comuni.
Una parte della tariffa (quota fissa) è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un’altra parte (quota variabile) è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Vengono individuate due fasce d’utenza principali: utenza domestica e non domestica. A loro volta, le utenze domestiche sono suddivise in categorie a seconda del numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono suddivise in categorie a seconda della tipologia di attività svolta. Le categorie individuate sono previste dalla legge, Il Consorzio in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico L’addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.
In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all’utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall’utenza medesima.
Art. 13 - Commisurazione della superficie La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri.
La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
Per le utenze non domestiche, l’attribuzione della categoria di attività all’unità immobiliare è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell’unità e non alla destinazione dei singoli locali.
Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all’utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all’utenza domestica i locali rimanenti.
Art. 14 - Tariffa giornaliera Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dai clienti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.
Soggetto passivo della tariffa è l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua assenza, il soggetto che rilascia concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il produttore di rifiuto.
E’ considerata occupazione temporanea l’occupazione pari o inferiore a 180 giorni, anche non continuativi, nell’arco dell’anno.
Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe annue ordinarie di categoria aumentate del 50%, divise per 365 giorni e moltiplicate per il numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulottes, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza autorizzazione giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.
Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenza degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell’occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.
Art. 15 - Produzione di rifiuti particolare Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.
In mancanza di stipula del contratto il gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
Art. 16 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa Il pagamento della tariffa a carico di utenze domestiche in condizioni economiche disagiate, o in presenza di altre situazioni particolari, può avvenire da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.
Allo scopo il Comune prevede con apposita delibera un fondo da destinare alla copertura totale o parziale dell’obbligazione tariffaria delle utenze individuate.
In tal caso il Comune deve di comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d’anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione dei clienti ai quali intende sostituirsi.
Art. 17 - Agevolazioni e riduzioni Ogni riduzione tariffaria basata su un presunto o effettivo minor conferimento di rifiuto opera sulla sola quota variabile della tariffa.
Alla tariffa, come previsto dall’art. 238 comma 10 del D.Lgs. n.
152/2006, è applicato un coefficiente di riduzione rapportato alle frazioni di rifiuto assimilato che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (autosmaltimento). La riduzione è applicata dal Gestore sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione (autosmaltimento parziale) Le utenze non domestiche che conferiscono per intero il rifiuto urbano prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.
La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata successivamente nel presente regolamento. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. E’ facoltà del gestore rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell’assemblea condominiale che consente l’attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell’unità richiedente.
Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all’intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall’inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.
Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate siano temporaneamente chiuse o l’uso sia sospeso per un periodo prolungato viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla tariffa variabile rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l’uso prendendo come base le tariffe approvate.
Il Consorzio in sede di definizione della articolazione tariffaria può assicurare delle agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la ridistribuzione dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Il Consorzio e il Comune anche attraverso il Soggetto Gestore promuove forme di controllo della effettiva corretta differenziazione dei rifiuti. In caso di non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l’utente interessato decade dal diritto alla agevolazione di cui sopra.
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE
Art. 18 - Obbligo della denuncia Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, è fatto obbligo al cliente di presentare denuncia all’ufficio competente. La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell’utenza, o i dati che determinano l’ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all’obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un’interpretazione errata della stessa.
Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento.
Art. 19 - Autocertificazione Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.
Art. 20 - Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare al cliente l’obbligo di provvedere alla denuncia nel termine stabilito.
Gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d’ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.
Art. 21 - Riscossione ordinaria L’applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore.
Al fine di garantire il pagamento rateale delle somme dovute devono essere predisposte per ogni annualità di servizio fatturata almeno 2 rate.
Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
Art. 22 - Interessi In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.
Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
Per le categorie di utenti assoggettati al D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n.
231 sono addebitati gli interessi per ritardato pagamento, nella misura prevista dal Decreto stesso.
Art. 23 - Attività di sollecito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore ne sollecita il pagamento.
Qualora l’atto di messa in mora e le modalità procedurali applicato dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva di norma effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 602/1973. Tuttavia, a giudizio del Gestore, può essere utilizzato a tal fine in alternativa al ruolo qualsiasi procedimento, giudiziale o stragiudiziale, consentito dalla legge.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, in modo da non creare rischi o pericoli per l’uomo o l’ambiente salvaguardando l’igiene e la pulizia del territorio. L’intero servizio sarà ripristinato dopo che il cliente abbia dimostrato l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
Art. 24 - Transazione di crediti Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.
Art. 25 - Rimborsi Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l’errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una denuncia obbligatoria ai sensi del precedente art.18.
PARTE TERZA - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
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Art. 26 - Oggetto del servizio I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell’art. 198 e 200 del D.LGS. 152/2006.
Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa.
Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 27 - Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
Art. 28 - Pianificazione Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.
Art. 29 - Ordinanze contingibili ed urgenti Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentita il Consorzio, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Art. 30 - Classificazione dei rifiuti urbani Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS.
152/2006 Art. 31 - Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i criteri del presente articolo ai sensi dell’art. 198, comma 2 lettera g) del D.LGS. 152/2006.
In via transitoria, nelle more dell’approvazione del provvedimento statale di cui al comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento. L’assimilazione avviene di norma senza limiti quantitativi. Il Gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a garantire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o non risultassero adeguate in considerazione della natura, qualità, quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto o categorie di utenza L’istruttoria è a carico del Gestore che la trasmette su richiesta al cliente e al Consorzio.
Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall’art. 184 – comma 2 del D.LGS. 152/2006.
Art. 32 - Gestione delle frazioni di rifiuto Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.
Art. 33 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Ecocentri, secondo quanto previsto al successivo art. 37.
Art. 34 – Attrezzature per la raccolta e strade private Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare al cliente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico del cliente salvo diversi accordi con il Gestore. Il cliente è in particolare è tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.Il Cliente, nell’usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l’uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al gestore, il Cliente verserà al gestore un importo pari al valore dell’attrezzatura.
In servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l’esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra cliente e gestore.
Art. 35 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio dì raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.
Quando ciò non costituisca pericolo per l’igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare il cliente del motivo di mancata raccolta.
Art. 36 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico) Viene consentita e favorita la pratica dell’autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche.
Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal gestore.
Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
Art. 37 - Ecocentro L’ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dai clienti. L’ecocentro è opportunamente recintato e custodito, ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
L’accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente ad accedere all’ecocentro anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi eccedenti le quantità tipiche del servizio base può stabilire, per alcuni servizi erogati presso l’ecocentro, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.
Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate dell’ecocentro, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti.
L’ecocentro è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l’assistenza alle utenze conferenti. All’interno dell’ecocentro il Gestore può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento. I clienti del servizio possono accedere all’ecocentro e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
Art. 38 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.LSG. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.
Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti, il gestore, ai sensi dell’art.193 del d.lgs 152/06 che autorizza la libera sosta dei veicoli e le attrezzature in assetto di trasporto per non più di 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione), può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti siano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore. In tali casi il gestore deve evitare ogni spandimento o scarico di rifiuto a terra.
Art. 39 - Destinazione dei rifiuti raccolti Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso la discarica in esercizio nell’ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.
Art. 40 - Associazioni di volontariato Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L’attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 41 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione Il Consorzio ed il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolgono campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all’occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
Art. 42 - Spazzamento Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
All’interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili: a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali; b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade; e) i percorsi pedonali anche coperti.
Art. 43 - Cestini stradali Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.
Art. 44 - Raccolta dei rifiuti abbandonati Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all’impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d’ufficio o su segnalazione dei clienti o degli uffici comunali.
Art. 45 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l’area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l’organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento. Il gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni dì pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Art. 46 - Aree di sosta nomadi Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
Art. 47 - Gestione dei rifiuti cimiteriali Ai sensi del precedente art. 38 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da: a) ordinaria attività cimiteriale; b) esumazioni ed estumulazioni.
I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere: - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”; - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero; avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine dei servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
Art. 48 - Obblighi e divieti La responsabilità del conferimento del corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.
2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
3. In particolare è vietato:
4. Non viene considerato abbandono:
I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiutiAll’interno delle strutture di ecocentro è vietato:
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Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
-imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
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