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SERVIZI AL CITTADINO IMU - ICI  

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Chi paga l ’I.C.I.

Devono pagare l’I.C.I. i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, enfiteusi, diritto di superficie.

Chi possiede solo l’abitazione principale (purchè non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e l’inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non deve pagare l’imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all’I.C.I. è il locatario.



Aliquote e Detrazioni I.C.I 2011

Tipologia immobili

Aliquota

Detrazione

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze: ESENTATA


0

0

Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini di primo grado (padre/madre e figlio/a, suocero/suocera e genero/nuora: ESENTATA


0

0

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e relative pertinenze


4 per mille

€ 135,00

Abitazioni locate con atto registrato o concesse in comodato


5 per mille

------

Alloggi tenuti a disposizione per almeno 12 mesi e relative pertinenze (in quanto non locati con regolare contratto registrato o non concessi in comodato)


7 per mille

------

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, C, D, A10 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali o equiparate)


5 per mille

------

Unità immobiliari adibite ad attività direzionali, commerciali e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi


7 per mille

------

Aree edificabili


6 per mille

------

Terreni agricoli


4 per mille

------

Per ogni altra tipologia non sopra indicata


5 per mille

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Abitazione concessa in uso gratuito

Il recente decreto del Governo, oltre ad esentare dall’imposta le abitazioni principale e le relative pertinenze, riconosce tale esenzione, se prevista dal Regolamento comunale, anche alle abitazioni ad esse assimilate.

Il Regolamento comunale prevede questa assimilazione per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il primo grado e, quindi, il contribuente dovrà presentare denuncia di variazione entro il 31 ottobre 2012, qualora intenda fruire per la prima volta nell’anno 2011 di tale esenzione.



Quando si paga l ’I.C.I.

Per il 2011 i cittadini possono pagare l’imposta in due rate:
·entro il 16 giugno 2011: con la prima rata il cittadino deve versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per l’anno 2010 (barrare la casella “Versamento in acconto”)
·dal 1º al 16 dicembre 2011: con la seconda rata il cittadino deve versare il saldo dell’effettiva imposta dovuta per l’anno 2011 e cioè, l’imposta dovuta per il 2011 diminuita del versamento effettuato in acconto (barrare la casella “Versamento a saldo”).

I cittadini possono comunque pagare l’intera imposta entro il 16 giugno 2011 (barrare entrambe le caselle “Versamento in acconto” e “Versamento a saldo”).

Non si procede al versamento se l’imposta annua complessiva dovuta dal contribuente risulta inferiore a € 5,00.



Modalità dei versamenti

MOLTO IMPORTANTE

I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente in uno dei seguenti modi:

  • a mezzo conto corrente postale n. 41992165 – intestato ad ABACO S.p.A. ICI CITTADELLA (spesa a carico contribuente € 1,00);
  • versamento diretto presso la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo –via Marconi – Cittadella (spese bancarie a carico del contribuente € 1,00);
  • presso l’Ufficio Economato (abilitato anche per i versamenti tramite POS), Palazzo Mantegna via Indipendenza, 41, limitatamente ai seguenti periodi: dal 10 giugno 2011 al 16 giugno 2011 per l’acconto; dal 12 dicembre 2011 al 16 dicembre 2011 per il saldo;
  • presso l’ufficio ABACO Sp.A., Palazzo Mantegna, via Indipendenza, 41;
  • a mezzo modello F24.

Non si riscuote più tramite Esattoria.

I bollettini per il versamento sono disponibili presso: l’Ufficio Tributi del Comune, i C.A.F., la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – via G. Marconi - Cittadella e l’Ufficio postale di Cittadella.


La denuncia di variazione

  • E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione tranne nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463. In questi casi, la denuncia di variazione I.C.I. va presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31 ottobre successivo all’anno in cui si è realizzato l’evento;
  • la denuncia deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali;
  • per l’omessa dichiarazione di cui sopra, si applica la sanzione amministrativa di € 51,65.= per ciascuna unità immobili

Nota bene

ABITAZIONI ESENTATE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

  • L’immobile adibito ad abitazione principale di uno solo dei comproprietari è esentato solamente per la quota di proprietà corrispondente a quella del comproprietario residente. Gli altri comproprietari applicano l’aliquota ordinaria.

 

AREE EDIFICABILI

Per l’anno 2011, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adeguare il valore minimo delle aree edificabili, al di sotto del quale l’Ufficio Tributi dovrà procedere al controllo in materia di I.C.I.

La nuova tabella dei valori minimi delle aree edificabile è reperibile nel sito web del Comune di Cittadella: www.comune.cittadella.pd.it

 

FABBRICATI RURALI

  • Il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, l’affittuario del terreno stesso , il soggetto che ad altro titolo conduce il terreno, che utilizza il fabbricato asservito DEVE essere imprenditore agricolo ISCRITTO nel Registro delle Imprese (art. 2, comma 37, D.L. 262/2006).

 

ERRATO VERSAMENTO D’IMPOSTA ANNO 2010

Si ricorda, nel caso il contribuente non avesse provveduto al corretto versamento dell’imposta per l’anno 2010, che la situazione tributaria può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione I.C.I.

 

PER INFORMAZIONI

Per ogni informazione o chiarimento in merito all’imposta l’Ufficio Tributi è a disposizione della cittadinanza, nei seguenti orari:

  • lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00;
  • mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.45 e dalle ore 16.00 alle 18.00;
  • martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.15;

oppure telefonando al n. 049/9413591 o inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: tributi@comune.cittadella.pd.it

 
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