| ALIQUOTE ICI |
Chi paga l ’I.C.I.
Devono pagare l’I.C.I. i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, enfiteusi, diritto di superficie.
Chi possiede solo l’abitazione principale (purchè non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e l’inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non deve pagare l’imposta.
Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all’I.C.I. è il locatario.
Aliquote e Detrazioni I.C.I 2011
Tipologia immobili |
Aliquota |
Detrazione |
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Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze: ESENTATA |
0 |
0 |
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Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini di primo grado (padre/madre e figlio/a, suocero/suocera e genero/nuora: ESENTATA |
0 |
0 |
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Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e relative pertinenze |
4 per mille |
€ 135,00 |
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Abitazioni locate con atto registrato o concesse in comodato |
5 per mille |
------ |
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Alloggi tenuti a disposizione per almeno 12 mesi e relative pertinenze (in quanto non locati con regolare contratto registrato o non concessi in comodato) |
7 per mille |
------ |
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Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, C, D, A10 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali o equiparate) |
5 per mille |
------ |
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Unità immobiliari adibite ad attività direzionali, commerciali e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi |
7 per mille |
------ |
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Aree edificabili |
6 per mille |
------ |
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Terreni agricoli |
4 per mille |
------ |
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Per ogni altra tipologia non sopra indicata |
5 per mille |
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Abitazione concessa in uso gratuito
Il recente decreto del Governo, oltre ad esentare dall’imposta le abitazioni principale e le relative pertinenze, riconosce tale esenzione, se prevista dal Regolamento comunale, anche alle abitazioni ad esse assimilate.
Il Regolamento comunale prevede questa assimilazione per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il primo grado e, quindi, il contribuente dovrà presentare denuncia di variazione entro il 31 ottobre 2012, qualora intenda fruire per la prima volta nell’anno 2011 di tale esenzione.
Quando si paga l ’I.C.I.
Per il 2011 i cittadini possono pagare l’imposta in due rate:
·entro il 16 giugno 2011: con la prima rata il cittadino deve versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per l’anno 2010 (barrare la casella “Versamento in acconto”)
·dal 1º al 16 dicembre 2011: con la seconda rata il cittadino deve versare il saldo dell’effettiva imposta dovuta per l’anno 2011 e cioè, l’imposta dovuta per il 2011 diminuita del versamento effettuato in acconto (barrare la casella “Versamento a saldo”).
I cittadini possono comunque pagare l’intera imposta entro il 16 giugno 2011 (barrare entrambe le caselle “Versamento in acconto” e “Versamento a saldo”).
Non si procede al versamento se l’imposta annua complessiva dovuta dal contribuente risulta inferiore a € 5,00.
Modalità dei versamenti
I versamenti devono essere eseguiti esclusivamente in uno dei seguenti modi:
Non si riscuote più tramite Esattoria.
I bollettini per il versamento sono disponibili presso: l’Ufficio Tributi del Comune, i C.A.F., la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – via G. Marconi - Cittadella e l’Ufficio postale di Cittadella.
La denuncia di variazione
Nota bene
ABITAZIONI ESENTATE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
AREE EDIFICABILI
Per l’anno 2011, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adeguare il valore minimo delle aree edificabili, al di sotto del quale l’Ufficio Tributi dovrà procedere al controllo in materia di I.C.I.
La nuova tabella dei valori minimi delle aree edificabile è reperibile nel sito web del Comune di Cittadella: www.comune.cittadella.pd.it
FABBRICATI RURALI
ERRATO VERSAMENTO D’IMPOSTA ANNO 2010
Si ricorda, nel caso il contribuente non avesse provveduto al corretto versamento dell’imposta per l’anno 2010, che la situazione tributaria può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione I.C.I.
PER INFORMAZIONI
Per ogni informazione o chiarimento in merito all’imposta l’Ufficio Tributi è a disposizione della cittadinanza, nei seguenti orari:
oppure telefonando al n. 049/9413591 o inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: tributi@comune.cittadella.pd.it
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