| NORMATIVA IMU |
• Aliquote e detrazioni di legge
• Abitazione principale e pertinenze
• Calcolo della base imponibile
• Agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili
• Modalità di versamento per l'anno 2012
• Regolamento del Comune e aliquote
L’imposta municipale IMU è il nuovo tributo che, dal 1 gennaio 2012, in sostituzione dell’ICI, va pagata al Comune e allo Stato sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente.
Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di FABBRICATI, AREE FABBRICABILI e TERRENI anche non coltivati.
Per possesso si intende il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessionario di aree demaniali, locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing).
In caso di assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario (D.L. 201/2011 articolo 13 comma 12 quater).
L’imposta si paga anche sull’ABITAZIONE PRINCIPALE e le pertinenze della stessa solamente per un'unità appartenente alla categoria catastale C2, C6, C7 (massimo un’unità per categoria).
Per l’anno 2012, il decreto legge 16/2012 ha stabilito che l’acconto deve essere calcolato applicando le aliquote di legge, anche se il Comune avesse deliberato diversamente. Le aliquote base sono le seguenti:
0,76% aliquota base per FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI
0,40% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le pertinenze della stessa
0,20 % per i fabbricati rurali strumentali
La detrazione per l’abitazione principale è pari a 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va suddivisa in parti uguali tra i proprietari residenti nell’abitazione principale. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di quest’ultima maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400.
Con la sola esclusione dei versamenti effettuati per l’abitazione principale (comprensiva delle pertinenze), per i fabbricati rurali e fermo restando quanto previsto per gli istituti autonomi per le case popolari e per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per tutti gli altri versamenti dovuti su fabbricati, aree fabbricabili e terreni è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata con aliquota allo 0,38% corrispondente alla metà dell’aliquota base di legge fissata allo 0,76%. Gli incrementi di aliquota e le riduzioni deliberate dal comune producono effetti unicamente sulla quota comunale e non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
Esempio: Aliquota 0,76%. Rendita fabbricato euro 1.000
Versamento quota Comune pari a euro 638,40
Versamento quota Stato pari a 638,40
Esempio. Aliquota 0,86%. Rendita fabbricato euro 1.000
Versamento quota Comune pari a euro 806,40
Versamento quota Stato pari a euro 638,40
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. Per effetto di quest’ultima disposizione, qualora l’unità immobiliare comprenda già una pertinenza (box o cantina) accatastata unitamente al fabbricato, si dovrà tener conto della stessa ai fini del computo di ulteriori pertinenze.
Attenzione. LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI (USO GRATUITO) sono soggette a IMU ordinaria applicando l’aliquota base del 7,6 per mille.
Per i Fabbricati la base imponibile è il valore ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori di legge:
|
GRUPPO CATASTALE |
RIVALUTAZIONE |
MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA |
|---|---|---|
|
A Abitazioni |
5% |
160 |
|
A10 (uffici e studi privati) |
5% |
80 |
|
B (colonie, asili, ospedale) |
5% |
140 |
|
C1 (negozi, bar, botteghe, ristoranti) |
5% |
55 |
|
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, garage, tettoie) |
5% |
160 |
|
C3 C4 C5 (laboratori, officine, stabilimenti balneari) |
5% |
140 |
|
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi) |
5% |
60 per il 2012 |
|
D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) |
5% |
80 |
Se in possesso dei riferimenti catastali di un immobile (foglio, mapp., sub.), è possibile verificare il valore della rendita attualmente iscritta in catasto, cliccando sul seguente link dell’Agenzia del Territorio:
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Comune ha reso disponibile una tabella di valori minimi di controllo a soli fini orientativi. Resta fermo il valore effettivo dell’area.
Per i terreni la base imponibile è il valore ottenuto applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Per la medesima fattispecie l’imposta si applica limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
I fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di manutenzione, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.
I fabbricati di interesse storico o artistico beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile.
Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base dello 0,76 per cento. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere è effettuato in due rate:
entro il 18 giugno si versa la prima rata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione fissate nell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (indicate nel punto ALIQUOTE E DETRAZIONE)
entro il 17 dicembre si versa il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune
Solo per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista la possibilità di versare l’imposta in tre rate:
entro il 18 giugno si versa la prima rata pari al 33% dell’imposta dovuta
entro il 17 settembre si versa la seconda rata pari al 33% dell’imposta dovuta
entro il 17 dicembre si versa il saldo, a conguaglio con le aliquote stabilite dal Comune
Resta ferma la modalità generale di versamento in due rate.
Per i fabbricati rurali STRUMENTALI:
entro il 18 giugno si versa la prima rata in misura pari al 30% dell’imposta applicando le aliquote di base
entro il 17 dicembre si versa il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
PER IL SOLO ANNO 2012 NON E’ POSSIBILE PAGARE IN UNICA SOLUZIONE.
Il pagamento può essere effettuato solo con il MODELLO F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012.
Per i titolari di Partita IVA il versamento può essere effettuato solo con modalità telematica.
Per gli altri contribuenti, il versamento può essere effettuato in Banca, in Posta e presso tutti i soggetti abilitati all’incasso del MODELLO F24.
Per il versamento dell’acconto non è ammesso l’utilizzo del bollettino postale.
3912 – denominato “IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE”
3913 – denominato “IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
3914 – denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
3915 – denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni – STATO”
3916 – denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
3917 – denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
3918 – denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
3919 – denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
3923 – denominato “IMU imposta municipale propria interessi da accertamento – COMUNE”
3924 – denominato “IMU imposta municipale propria sanzioni da accertamento – COMUNE”
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta, barrando la casella “Ravv.” (cfr Risoluzione n. 35/E del 12 apr. 2012 dell’Agenzia delle Entrate).
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune di CITTADELLA: C743
nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento
nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo
nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
nello spazio “Rateazione/mese rif.” indicare il numero delle rate
nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Non è più prevista la possibilità di utilizzare bollettini postali, bonifici e altre modalità on-line.
La quota di IMU spettante allo Stato dovrà essere versata contestualmente alla quota comunale.
E’ possibile la consultazione del Modello F24 e delle istruzioni per la compilazione cliccando sul link dell’Agenzia delle Entrate:
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.
Per i contribuenti non residenti il versamento può essere effettuato tramite il servizio telematico Internet.
A tal fine è necessario essere titolari di un codice PIN e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.P.A.
Per il calcolo del saldo di dicembre è necessario verificare le aliquote definitive, sia per la quota Comune sia per la quota Stato.
Il calcolo dell’acconto deve avvenire sulla base delle aliquote stabilite dall’articolo 13 del D.L. 201/2012.
Per il calcolo del saldo di dicembre saranno disponibili il regolamento e le aliquote approvate dal Comune.
Regolamento e aliquote Comunali
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
D.L. N. 201/2011 - Art. 13
D.Lgs. N. 23/2011
D.Lgs. N. 504/92
D.L. 16/2012
Categoria catastale = A/2 Rendita catastale = € 800 Quota possesso = 50%
Aliquota base = 0,4% n. 2 comproprietari abitanti + 1 figlio di entrambi convivente < 26 anni
Calcolo base imponibile: € 800 x 1,05 x 160 x 50% = € 67.200
Quota Stato = 0 (sull’abitazione principale è esclusa la quota statale)
Calcolo IMU: € 67.200 x 0,4% = € 268,80
Calcolo detrazione: (€ 200 + € 50 figlio) / 2 (proprietari residenti) = € 125,00
Calcolo IMU annua da versare: € 268,80 – € 125,00 = € 143,80
Calcolo IMU da versare a giugno: (€ 143,80 : 2) = € 71,9 = € 72,00 (arrotondato)
Trattandosi di IMU interamente versata al Comune e riferita all’abitazione principale, nel modello F24 si dovrà utilizzare il codice 3912.
Categoria catastale = A/2 Rendita catastale = € 500 Quota possesso = 100%
Aliquota base = 0,76%
Calcolo base imponibile: € 500 x 1,05 x 160 = € 84.000
Calcolo IMU annua da versare: € 84.000 x 0,76% = € 638,40
Calcolo IMU quota Comune da versare a giugno: (€ 638,40 : 2) x 50% = 159,60 = 160,00 (arrotondato)
Calcolo IMU quota Stato da versare a giugno: (€ 638,40 : 2) x 50% = 159,60 = 160,00 (arrotondato)
Codice F24 quota Comune = 3918 Codice F24 quota Stato = 3919
| « Maggio 2013 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | G | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||