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IL COMUNE  

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REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale Veneto 9 marzo 1995 n. 8)

Mercato

Fiere

Autorizzazioni e mercati straordinari

Commercio Itinerante

Disposizioni finali

CAPITOLO I

MERCATO
 
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art. 1

Tipologia del mercato

1.Viene confermato il mercato periodico a cadenza settimanale (tipologia B) annuale.

art. 2

Estremi degli atti formali di conferma del mercato

1.Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento.

art. 3

Giornate e orari di svolgimento

1.Il mercato ha luogo nel giorno di lunedì dalle ore 8 alle ore 12.30

2.I concessionari di posteggio entro le ore 8 devono avere installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

3.Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

4.Entro le ore 14 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.

art. 4

Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato

L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

l’ubicazione: centro storico dentro le mura

superficie complessiva del mercato: mq. 4870 circa

superficie complessiva dei posteggi: mq. 4870 circa

totale posteggi: n. 115 di cui: n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 112/91 per il settore alimentare; n. 98 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/91 per il settore extraalimentare; n. 13 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 56/93 per la vendita di prodotti stagionali negli spalti delle mura castellane compresi tra Porta Padova e Porta Bassano

riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.

2. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa

art. 5

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1.I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

2.In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.)

art. 6

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1.Dalle ore 6.30 alle ore 14 è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E’ inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell’altro materiale in uso agli operatori del settore, possono sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

3.In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Campo della Marta o in Riva Ospedale e Riva Grappa.

art. 7

Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato

1.Presso l’Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l’originale della planimetria di mercato con l’indicazione dei posteggi indicati con i numeri, nonché l’originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, e la superficie assegnata.

2.Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l’Ufficio Commercio ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento della pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell’art. 7 - comma 3) del decreto n. 248/93.

3.Copia della planimetria e della pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza, e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all’U.l.s.s. n. 15 (Servizio di Igiene Pubblica) di Cittadella.

art. 8

Modalità di assegnazione di posteggi ai precari

1.I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 2) non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato.

Ai fini dell’assegnazione dei posteggi l’ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato e distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" all’inizio delle operazioni.

L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:

all’operatore che ha il più alto numero di presenza sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede nazionalità o specializzazione merceologica;

all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività desumibile dal registro delle imprese.

5. La graduatoria dei precari è tenuta dall’Ufficio Commercio e dal Comando di Polizia Municipale.

art. 9

Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico (T.O.S.A.P.), allo smaltimento dei rifiuti solidi
e al canone d’uso delle attrezzature

1.Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la commissione di cui all’art. 4 della legge 112/91

2.Le imposte dovranno essere versate al servizio di tesoreria comunale o nei modi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici economico-finanziari.

art. 10

Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione,
la scadenza e la rinuncia dell’atto di concessione

1.Il dirigente del settore competente rilascia l’atto di concessione a chi sia titolare dell’autorizzazione prevista dalla legge (tipo B).

2.Il dirigente del settore competente, con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell’atto di concessione nei casi previsti dalla legge 112/91, art. 3 comma 10) e art. 5 nonché degli artt. 8 e 9 del D.M. 4.6.1993 n. 248 e successive modificazioni, non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo per l’immediata comunicazione all’interessato tramite l’ufficio competente. Il periodo di assenza è considerato tale, anche se non consecutivo.

3.Ai sensi dell’art. 6 della legge 112/91 il dirigente del settore competente, quale autorità competente a ricevere il rapporto, a seguito della comunicazione da parte dell’UPICA circa casi di particolari gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti di:

sospensione dell’autorizzazione per un massimo di 60 giorni

revoca della stessa

4.La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di

accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (T.O.S.A.P., rifiuti, canone, posteggi). (La durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento).

recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento

infrazioni non previste della normativa nazionale

5.La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro 30 giorni dalla scadenza decennale.

6.Il dirigente del settore competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l’autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto.

7.La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il suddetto termine, va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l’assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.

8.La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l’originale dell’atto di concessione. L’atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.

art. 11

Definizione di corrette modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti. Gli operatori di vendita dei prodotti ittici sono obbligati a pulire il suolo con prodotti detergenti, in modo da non causare inconvenienti igienico-sanitari dovuti all’insudiciamento del suolo stesso ed al ristagno di acque reflue.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l’uso dei posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant’altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2.20

I posteggi dovranno essere separati da almeno un metro.

E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E’ consentito l’uso di apparecchi atti all’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8.In caso di cattivo tempo, l’operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l’area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

art. 13

Funzionamento del mercato

1.Il mercato è gestito dall’amministrazione comunale che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

2.Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3.Al servizio di vigilanza amministrativa, annonaria, di pubblica sicurezza ed alle rilevazioni delle presenze, provvede nell’ambito delle proprie competenze il Comando di Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda U.l.s.s. n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella.

4.Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell’area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti al precedente art. 3.

5.I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

6.E’ consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita, a condizione che sostino en

 

CAPITOLO II

FIERE
 
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art. 19

Date e giorni di svolgimento

La fiera di ottobre si svolge la IV domenica di ottobre ed il lunedì seguente.

Durante il periodo della fiera è sospeso il mercato settimanale che ricade entro il medesimo giorno di lunedì e nella stessa zona.

L’amministrazione comunale, quando lo ritengo opportuno, può estendere la manifestazione alla giornata precedente.

art. 20

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

1.La fiera rappresenta le seguenti caratteristiche:

ubicazione: centro storico (dentro le mura castellane), Riva IV novembre, via Palladio, via Alfieri, via Verdi e viale dello Sport;

il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazioni di cui alla legge n. 112/91, ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 59/63, agli operatori iscritti all’Albo delle imprese artigiane ed agli operatori di imprese agricole.

art. 21

Specializzazioni merceologiche

1.Ai sensi dell’art. 6, comma 2) del D.M. 248/93 è ammessa, nell’ambito della fiera, vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:

merci del settore alimentare

merci del settore non alimentare

prodotti agricoli

prodotti del giardinaggio e florovivaistici

prodotti dell’artigianato e tipici locali delle varie regioni d’Italia

art. 22

Criteri e modalità dell’assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata della fiera come determinati dal precedente art. 19.

2. Ai sensi dell’art. 6, commi 5), 7) e 8) del D.M. 248/93, le domande per l’assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune, Ufficio Protocollo, 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

3. Ai sensi dell’art. 6, commi 5), 7) e 8) del D.M.n. 248/93 e della legge 77/97, la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

titolari dell’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 4) della legge 112/91 con il più alto numero di presenze alla fiera

titolari di autorizzazione di cui all’art. 2, commi 2) e 3) di cui alla legge 112/91 con il più alto numero di presenze alla fiera.

maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all’albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera.

L’assegnazione dei posteggi avviene secondo l’ordine della graduatoria e la scelta o la riconferma dei posteggi deve essere indicata all’interno della richiesta di partecipazione.

L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendita, è considerato assente e si procede proseguendo nella graduatoria all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, sempreché presente. Se l’assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità suddette.

art. 23

Vendite a mezzo veicoli

1.E’ consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.1995.

art. 24

Calcolo del numero delle presenze

E’ confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 112/91 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

La mancata presenza, anche in un solo anno, produce l’esclusione dalla graduatoria.

art. 25

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall’art. 22 del D.M. n. 248/93 e dall’ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.1995 a cui vengono adeguati regolamenti comunali d’igiene per le parti di competenza.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione di posteggio.

art. 26

Tariffe per la concessione di suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

art. 27

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dall’amministrazione comunale che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.

Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

3. Al servizio di vigilanza e della corretta applicazione di tutte le norme vigenti e del presente regolamento, nell’ambito delle proprie competenze provvede il Comando di Polizia Municipale.

4 Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda U.l.s.s. n. 15 "Alta Padovana" di Cittadella.

5. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell’area della fiera, compresa l’eventuale utilizzazione dei posteggi nella giornata del sabato precedente la fiera.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 metri e non oltre la misura del posteggio assegnato.

8. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

9. E’ consentito l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari e battitori sempreché il volume sia minimo e tale da nn recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

10.E’ consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

11. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l’operatore assente a tutti gli effetti.

12. E’ vietato l’uso di generatori meccanici di corrente in centro storico - dentro le mura.

Art. 28

Determinazione degli orari

Ai sensi dell’art. 3, commi 1) e 2) della legge n. 112/91, dell’art. 18 del D.M. n. 248/93 e dell’art. 36, comma 3) della legge 8.6.1990 n. 142, l’orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

2. In ogni caso, ai sensi dell’art. 18, comma 4) del D.M. 248/93 l’orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.

 

CAPITOLO III

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI
 
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art. 29

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee di esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi dell’art. 3, comma 9) del D.M. n. 248/93 nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente capo.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

in coincidenza e nell’ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell’ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone

quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l’effettuazione di mercati straordinari per i quali vale quanto previsto dall’art. 25;

in occasione di festività, fiere-mercato o sagre.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche affinché l’esercizio delle attività possa risultate compatibile ed in sintonia con le finalità dell’iniziativa nella quale si colloca.

4. Il numero di posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all’esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal dirigente del settore competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all’articolo successivo.

art. 30

Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

1. E’ condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte dei soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti o iniziative nelle quali debbano essere quanto meno evidenziate:

le finalità

le specializzazioni merceologiche interessate

gli spazi richiesti e la loro localizzazione

le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature

l’elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l’ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell’autorizzazione di cui alla legge n. 112/91, sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dell’autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessate, solo a favore degli operatori non in possesso dell’autorizzazione predetta, sempreché iscritti al R.E.C.

art. 31

Sagre parrocchiali, festival e similari

1. Nell’ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell’autorizzazione temporanea alla vendita su aree e spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui all’art. 41, comma 11) del D.M. n. 375/88.

2. Le domande di autorizzazione devono essere presentare d’intesa con il soggetto organizzatore.

 

CAPITOLO IV

COMMERCIO ITINERANTE
 
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art. 32

Zone vietate

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

nel centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalla cerchia murata

nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sottoindicate tipologie:

autostrade

strade extraurbane principali

strade extraurbane secondarie

strade di scorrimento

art. 33

Zone consentite

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:

strade urbane di quartiere

strade locali

è, di norma, consentito l’esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

art. 34

Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate in tutto il territorio comunale, tranne che all’interno del centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalla cerchia murata

art. 35

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1) e 2) della legge n. 112/91, dell’art. 18 del D.M. n. 248/93 e dell’art. 36 comma 3) della legge 142/90, l’orario di vendita per l’esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI
 
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art. 36

Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento sentito il parere della Commissione di cui all’art. 4 della legge 112/91, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

art. 37

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l’assegnazione dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

art. 38

Prodotti agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e del D.P.R. 300/92.

2. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma precedente, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell’autorizzazione sempreché trattasi di denuncia regolare.

art. 39

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 180 giorni per ogni anno solare.

art. 40

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 8/95.

art. 41

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l’ente in materia e con lo stesso in contrasto.

 

 
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