| Regolamento ICI |
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
Denunce accertamenti controlli
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DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Cittadella nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta I.C.I., in particolare dal Capo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 relative alle definizioni di fabbricato, terreno agricolo e area fabbricabile, attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
art. 2
Determinazione della base imponibile delle aree edificabili
1.Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune determina annualmente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2.Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza dell’imposta versata a tale titolo.
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AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
art. 3
abitazione principale e sue pertinenze
1.Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
2.Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
• aliquota ordinaria non inferiore al 4 per mille
• detrazione d’imposta: l’ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale fino alla concorrenza del suo ammontare
Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3.Il Comune ha la facoltà di aumentare l’importo della detrazione con deliberazione annuale adottata dal Consiglio comunale entro l’approvazione del bilancio di previsione; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con la medesima deliberazione.
4.Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
5.Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, come ad esempio il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. L’agevolazione prevista consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
6.Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria e della detrazione dell’imposta nella misura annualmente stabilita dall’amministrazione, sono considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai parenti o affini entro il primo grado. I contribuenti che usufruiscono di tale agevolazione dovranno presentare nei termini di legge la prescritta denuncia di variazione.
Art. 3 bis
La detrazione dell’imposta è aumentata del 100% nel caso in cui l’abitazione principale sia situata, completamente o per una percentuale non inferiore all’1% della superficie coperta, all’interno della fascia di rispetto per elettrodotti così come inserita nel vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.). I contribuenti che fruiscono di tale agevolazione dovranno presentare nei termini di legge la prescritta denuncia di variazione.
art. 4
Terreni considerati non fabbricabili e altre tipologie di beni immobili
1.Al fine dell’applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/92, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9 quali soggetti all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.
2.Ai fini dell’agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all’attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo imponibile I.R.PE.F. determinato per l’anno precedente.
3.L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7 - comma 1) - del D.Lgs. 504/92 non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali, a meno che tali immobili siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali dei suddetti enti.
4.L’esenzione prevista dall’art. 7 - comma 1) del D.Lgs. 504/92 si applica anche agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 - comma 1 - lettera i) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, a condizione che gli immobili stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario dell’ente non commerciale utilizzatore
art. 5
Riduzione d’imposta
1.L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d’uso. Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
2.L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma.
4. Con apposita deliberazione può essere stabilita l’aliquota ordinaria del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione d’immobili; in tal caso l’aliquota ordinaria si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato
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DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI
art. 6
Versamenti
1.L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, alla Tesoreria comunale, direttamente o tramite il sistema bancario, o mediante c/c postale intestato al Comune di Cittadella - Servizio Riscossione ICI o tramite Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. Limitatamente al periodo immediatamente precedente le scadenze per il versamento in autotassazione l'imposta può essere versata direttamente agli sportelli appositamente predisposti presso gli uffici comunali.
2.L'imposta è di norma versata alle scadenze annuali stabilite autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati per i casi di contitolarità all'interno dello stesso nucleo familiare, purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. Si considera contitolare anche il nudo proprietario.
3.Per situazioni particolari, riferentisi essenzialmente ad avvisi di accertamento e di liquidazione emessi, il funzionario responsabile della gestione dell'imposta può accordare dilazioni rispetto alle scadenze fissate inizialmente, con recupero dei soli interessi moratori nella misura del tasso legale.
art. 7
Attività di controllo, accertamento e regime sanzionatorio
1.Con la deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2.La Giunta comunale ed il dirigente del settore economico-finanziario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
3.Nell’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come novellato dall’art. 14 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473, il funzionario responsabile si attiene strettamente al principio del favor rei nell’interesse del contribuente per ogni situazione antecedente la data del 30 aprile 1998. Per quanto compatibile, si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218.
4.Ai fini della semplificazione delle attività di controllo, si prevede la possibilità delle correzioni d’ufficio sulla base di dati certi degli errori formali che non comportino elusione od evasione dell’imposta, con contestuale comunicazione al contribuente, senza applicazione di sanzioni
art. 8
Rimborsi
1.Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
art. 9
Contenzioso
1.Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546
art. 9 bis
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nell'art. 6 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
art. 10
Potenziamento dell’ufficio tributi
1.In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57) della legge 23.12.1996 n. 662 ed alla lettera p) dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, una percentuale del gettito e dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione può essere destinata al potenziamento della struttura organizzativa dell'ufficio tributi (informatizzazione e collegamenti con banche dati utili) nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto disposta dal dirigente responsabile della gestione del tributo.
2.La Giunta comunale, in accordo con il dirigente del settore economico-finanziario, determina annualmente la misura percentuale da destinare all'attribuzione di tali compensi ed al potenziamento della struttura organizzativa
art. 11
Indennità di espropriazione
1.In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta
art. 12
Collaborazione con i contribuenti
1.Una volta completato il censimento su base informatica del patrimonio immobiliare del territorio comunale, sarà cura dell'amministrazione far pervenire al domicilio del contribuente l'importo dell'imposta da pagare in base alle denunce e comunicazioni agli atti. Sarà cura del contribuente variare eventualmente il versamento in base alle variazioni intervenute nel corso dell'anno
art. 13
Norme di rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
art. 14
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
| « Giugno 2013 » | |||||||
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