Attività commerciali servizi di ristorazione servizi alla persona

In base a quanto stabilito dal DPCM dell'11 Marzo 2020, si precisa che secondo quanto stabilito dall'art. 1:

1) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (che pubblichiamo), sia nell'ambito degli esercizi commercialio di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali , purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, la farmacie e parafarmacie garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

2) sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, geleaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano inoltre aperti gli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3) Sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle indicate nell'allegato 2 (che pubblichiamo);

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

13/03/2020