Informazioni generali

La legge 20/05/2016, nr. 76, ha istituito la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni coabitanti, che dichiarano di essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e che abbiano la volontà di rendersi reciproca assistenza morale e materiale.

Il legislatore riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti, indichiamo di seguito i principali:
- In caso di malattia/ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza nonché accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta l’incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte per le decisioni in materia di donazione organi trattamento del corpo e celebrazioni funerarie;
- La convivenza di fatto è equiparata alla famiglia nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari;
- In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitarvi per un periodo di 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza , comunque non oltre i 5 anni;
- Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli dal contratto;
- Stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

Come si costituisce la convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.
In caso contrario è necessario effettuare prima la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione alla rimanente documentazione prevista. Informazioni su come effettuare la varizione di residenza

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta da entrambi e presentata con una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
- consegnata diretta all'ufficio anagrafe (residenze) del Comune di Cittadella, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente; per appuntamento telefonare negli orari di apertura al n. 0499413461-453.
- trasmessa per posta elettronica alla mail ordinaria: protocollo@comune.cittadella.pd.it
- trasmessa per via telematica all'indirizzo pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
- inviata per raccomandata, all’indirizzo: Comune di Cittadella – Settore Servizi Demografici - Via Indipendenza 41. 35013 Cittadella (PD)
la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento identità del dichiarante devono essere acquisite mediante scanner oppure firmata digitalmente.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei seguenti casi:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico, come stabilito dall'art. 4 del DPR 30/05/1989, nr. 223.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime modalità (tra loro alternative) previste per la costituzione della convivenza di fatto, trasmettendo l'apposita dichiarazione utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.

Tempi

La registrazione della dichiarazione della convivenza di fatto è eseguita entro due giorni lavorativi dalla chiusura della pratica di residenza, o dalla registrazione al protocollo per coppie già residenti.
Il contratto di convivenza è registrato entro due giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo della richiesta pervenuta dal notaio/avvocato.

Costi

Non è previsto nessun costo

A chi rivolgersi

Orari di apertura

  • Lunedì 9.00 – 12.30 e 16.00 – 17.30
  • Martedì: Chiuso
  • Mercoledì: 10.00 – 12.30 e 16.00 – 17.30
  • Giovedì: Chiuso
  • Venerdì: 10.00 – 13.15
  • Sabato: 10.00 – 12.00

  • Gli Uffici ricevono SOLO SU APPUNTAMENTO anche nei giorni di chiusura al pubblico.

Contatti

Ultimo aggiornamento:

09/07/2020

Ulteriori informazioni

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Anagrafe - Aire - Residenze (Responsabile: De Pieri Elisabetta)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale