Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza
Nullità del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
- minore età di uno dei conviventi;
- interdizione di una delle parti;
- condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.
Risoluzione del contratto di convivenza/Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, nei seguenti casi:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico, come stabilito dall'art. 4 del DPR 30/05/1989, nr. 223.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere presentata con le medesime modalità (tra loro alternative) previste per la costituzione della convivenza di fatto, trasmettendo l'apposita dichiarazione utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica.
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